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CICLISMO: NUOVE REGOLE PER LE SCORTE TECNICHE (è maggior costo per gli organizzatori) Le novità in breve Le novità riguardano in primo luogo i soggetti autorizzati a svolgere il servizio di scorta tecnica alle gare (art. 1), considerato che oggi diventa obbligatorio essere in possesso di attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla sola Federazione ciclistica italiana e non più, anche, dagli enti di promozione sportiva. Cambia anche la composizione delal commissione avanti la quale sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio del servizio scorta tecnica (art.3). In commissione non ci sarà più infatti un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di stato, con qualifica non inferiore ad ispettore, ma due rappresentanti, nominati dal CONI, delal federazione ciclistica italiana, rappresentanti che non potranno essere più scelti tra gli apparteneti ad Enti della promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Le stesse sessioni di esame saranno concordate con le Direzioni regionali del CONI e della federazione ciclistica italiana. Per poter rinnovare l'abilitazione non sarà più sufficiente sostenere un nuovo esame ad essere, ovviamente, in possesso della patente di guida, ma sarà obbligatorio frequentare un corso di aggiornamento di almeno 12 ore, organizzato sempre dalla federazione ciclistica italiana. Il provvedimento riconoce l'esclusività alla federazione ciclismo anche per quanto concerne la formazione del personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva (art. 3bis). I veicoli da utilizzare (art.4) per le scorte tecniche dovranno essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale, mentre la norma prevedeva in passato che fosse genericamente dei soci delle associazione sportive. Viene meno l'obbligo di indossare un casco di protezione per il capo, di tipo omologato?, sul quale doveva essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su sfondo bianco previsto per il personale abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica. Il responsabile di scorta non deve più avere con sè la documentazione che attesta il rapporto tra soggetti che svolgono la scorta e gli enti sportivi, essendo ora sufficiente che lo stesso abbia verificato detta documentazione prima dell'inizio del servizio (art. 10) Viene inoltre chiarito (art. 11) che la copertura assicurativa specifica sulla responsabilità civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento delal manifestazione, ex art. 9 Dlgs 285/1992 Fin qui è quello che la Gazzetta Ufficiale esprime, ma, noi esprimiamo alcune perplessità. Sulla legittimità, o meno, dell'esclusiva introdotta. L'esclusiva introdotta si pone, a parere di chi scrive, in violazione delle norme sulla libera concorrenza. L'autorità garante sulla concorrenza sul mercato ha avuto diverse occasioni per esprimersi sul tema, ora non sta a fare alcun esempio, che porterebbe alle lunghe, ma sottolineo che questa scelta, non appare corente con i principi della concorrenza e conseguentemente, la disposizione normativa riduce in modo artificioso il numero dei soggetti che potranno offrire il servizio, con effetti anche sulle possibilità di scelte dell'utente finale. In queste righe si riporta le sostanziali differenze tra la versione precedente e versione attuale degli articoli del provvedimento in esame art.1 (precedente) persone che possono svolgere l'attività di scorta. Possono svolgere l'attività di scorta alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art.2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla federazione ciclistica italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti (Io, scorta tecnica abilitata dal 2002, tesserato Uisp) art.1 (versione 2012) persone che possono svolgere l'attività di scorta Possono svolgere l'attività di scorta alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art.2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le società o con le associazioni sportive affiliate alla federazione ciclistica italiana o con gli enti di promozione sportiva riconosciuti e che sono in possesso di un attestato di formazione, in corso di validità, rilasciato dalla federazione ciclistica italiana (Io, rimango tesserato Uisp, se vado in bici, ma dovrò tesserarmi per la federazione per continuare a fare la motoscorta, attraverso un loro corso di formazione) art.2 (precedente) Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta
art.2 (2012) Rilascio dell'attestato di abilitazione per il servizio di scorta
le differenzazioni dell'articolo tre riguradano sopratutto lo svolgimento degli esami per diventare SCORTE TECNICHE, mentre per l'articolo quattro la differenzazione sta nei veicoli utilizzabili per lle scorte tecniche, solo però nelal parte quattro dell'articolo, ovvero, che prima bastava che i veicoli potevano essere di proprietà delle società, delle imprese o dell'associazioni, sia in usufrutto, riservato dominio, locazione ecct, sempre o comunque a nome della società, nelal nuova versione dice cosi. I veicoli utilizzati devono essere di proprietà o nella disponibilità di persone comunque facenti parte dell'organizzazione sportiva nazionale, il che mi fa pensare che chi chiamerà alle sue gare, dovrà chiamare quei gruppi organizzati che fanno parte dell'organizzazione nazionale, decisamente un bel costo In ultimo, anche se ci sarebbe da approfondire altri articoli, quello degli obblighi delle persone che effettuano la scorta e delal loro copertura assicurativa, nella precedente versione diceva cosi: sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulle responsabilità civile verso terzi derivanti dall'esercizio dell'attività di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due (2) milioni di Euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero previsto dall'art. 7, in quello nuovo, è uguale, ma in fondo viene aggiunto questa postilla La copertura assicurativa specifica per l'attività di scorta può essere compresa nella polizza assicurativa richiesta per lo svolgimento delal manifestazione sportiva all'art. 9 comma 6 del decreto legislativo del 30/04/1992 n. 285, insomma la polizza in cui una società si tutela per la manifestazione e che questa spesso è la Uisp stessa a coprire, che naturalmente, oggi è cosi e domani se lo farà, a costi maggiori per le stesse società. la parola ora passa agli esperti che mi sapranno dare i maggiori informazioni su questa delicata materia, che, però la lega ciclismo Uisp di Livorno, non aveva più a carico, da tempo. bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb Dal sito Uisp, di oggi 14-4-2012, le dichiarazioni di Ceccaroni e Pacciani, sulla situazione Acsi-Udace e sulla loro partecipazione alle nostre manifestazioni,degli EPS e della stessa FCI e dei nostri tesserati alle manifestazioni organizzate Acsi-Udace.
Acsi e Udace fuori dalla Consulta Nazionale Ciclismo
Acsi e Udace non fanno più parte della Consulta Nazionale del Ciclismo: questa è la decisione assunta dall’organismo unitario del ciclismo italiano con delibera n. 7 del 12 aprile 2012. In che cosa si traduce, concretamente? Risponde Davide Ceccaroni, presidente Lega ciclismo Uisp: “In una precedente delibera la Consulta aveva stabilito che entro il 9 aprile doveva essere perfezionato il passaggio dall’Udace all’Acsi dei tesserati e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche che intendevano organizzare le attività. Questo non è avvenuto e siamo stati costretti, unitariamente, a prendere un provvedimento del genere per evitare”. (Sito Uisp- pubblicato il 14/04/2012)
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